Amo molto la mia professione e ritengo che nonostante le difficoltà oggettive, che tutti stiamo incontrando a causa dell'attuale crisi economica internazionale, è necessario sempre e, comunque, impegnarsi, non solo nello svolgere al meglio il nostro lavoro, ma anche a preservare la nostra integrità umana , che spesso viene compressa e, direi, in alcuni casi umiliata, anche in modo inconsapevole. Potrei elencare i diplomi, i corsi, le qualifiche, ma la mia professione si basa, oltre che sulla preparazione, sulla fiducia che si deve instaurare con la persona che si rivolge a me, per qualsiasi questione. Lavorando anche in un ufficio giudiziario, ho sempre cercato di non abbinare i casi giuridici ai numeri di ruolo, ma di collegare le vicende giudiziarie alle persone, alla loro storia e di carpire, per quanto possibile, la verità oltre il processo, naturalmente secondo le regole del nostro ordinamento, tenendo sempre presente, che queste ultime possono essere cambiate se valutate ingiuste da operatori giuridici attenti e scrupolosi. La speranza di una società che tuteli i diritti fondamentali dell'umanità è stata e rimane lo scopo profondo del mio impegno e della scelta di perseverare e combattere, con i mezzi che si hanno a disposizione, nonostante le difficoltà dei nostri tempi.
Avvocato Paola Mariani studio San Benedetto del Tronto 3476061732
Studio legale esperto in diritto civile, penale, amministrativo. Si avvale di consulenti di fiducia, per analisi bancarie e ricerca di fondi anche europei diretti ed indiretti. Esperta in protezione patrimoniale, Trust e legge 3/2012 (esdebitazione), Diritto Penale Potete chiamare per una appuntamento al 3476016732
giovedì 12 gennaio 2017
domenica 8 gennaio 2017
Protezione del patrimonio Trust
Aspetti giuridici
Avv. Paola Mariani, Via Sardegna12 San
Benedetto del Tronto (AP), Tel. e fax 0735.81751 - cell.347.606173,Partita IVA:01673900443paolamarianilex@yahoo.it paola.mariani1965@pecavvocatiap.it
Tutela del patrimonio nel trapasso
generazionale
Origine e disciplina
Il trust è un istituto di origine anglosassone,
non disciplinato dalla legge italiana, che tuttavia si è obbligato a
riconoscerlo, in presenza di certe condizioni, avendo sottoscritto la
Convenzione de L’Aja, del 1° luglio 1985, ratificata con la legge 16 ottobre 1989,
n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
Tassazione.
Tassazione.
Di recente il Parlamento
Italiano, con la legge Finanziaria per l’anno 2007, ha introdotto un’espressa
disciplina in materia di trattamento tributario del trust ai fini delle imposte dirette e l’agenzia
delle entrate ne ha disciplinato la sua applicazione.
Nozione
Nozione
Il trust è un rapporto giuridico che sorge per
effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un
soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro
soggetto (trustee) beni o
diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro
soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato,
sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole
dettate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso
(che allo stato deve essere necessariamente straniera).
L’atto istitutivo di
regola prevede che, alla scadenza del trust,
il fondo in trust venga trasferito al beneficiario del trust (che può anche essere lo stesso
disponente).
E’ anche possibile che il trust sorga per effetto di una
dichiarazione unilaterale del disponente, che si dichiara trustee di beni o diritti nell’interesse di
beneficiario o per il perseguimento di uno scopo (si parla in tal caso di trust c.d. autodichiarato).
Effetti
Effetti
La proprietà dei beni o
diritti oggetto del trust spetta al trustee, il quale è però
gravato dall'obbligo di amministrarli nell’interesse altrui. I beni o diritti
oggetto di trust costituiscono
un patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici personali del trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, né fanno parte del regime matrimoniale o
della successione del trustee.
Atto istitutivo
Atto istitutivo
La stipula di un trust comprende il negozio istitutivo, con
cui il disponente detta le regole del trust;
ed il negozio traslativo dei beni o diritti al trustee (il quale di regola contiene anche
l’accettazione del trustee).
Questi due negozi di regola sono contenuti in unico documento. Nel caso del trust c.d. autodichiarato non vi sarà
negozio traslativo dei beni, in quanto le figure del disponente e del trustee coincidono, pur potendo tale negozio
definirsi dispositivo in senso lato.
Poteri del
trustee, limitazioni e rimedi
Il trustee ha la titolarità dei beni costituiti
in trust ed ha l’obbligo di amministrarli in
conformità delle istruzioni dettate dal disponente. E' possibile tuttavia che
l'atto istitutivo di trust ponga limiti all'attività del trustee. Qualora il trustee, in violazione dei
propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in trust o li abbia confusi con i propri beni
personali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dalle norme di conflitto
del foro, i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della
Convenzione de L'Aja.
Trascrivibilità dell'atto
di trasferimento di beni in trust
L’atto con cui beni
immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto nei registri immobiliari.
La giurisprudenza di merito ammette quasi all'unanimità tale trascrizione ai
sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja.
La prassi notarile è nel
senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il disponente e a
favore del trustee) una
seconda trascrizione (contro il trustee),
al fine di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a
seguito dell'istituzione del trust.
Trust e negozio
fiduciario
Il trust si differenzia profondamente dal
negozio fiduciario.
https://echoswebsite.wordpress.com/2015/02/16/mar-adriatico-inquinato-da-scorie-nucleari-radioattive-lo-stato-italiano-approva/
Chiunque mi puo' inviare informazioni utili.
Grazie